STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ALUNNE DEL COLLEGIO SANTA CATERINA DA SIENA

Art. 1 – Costituzione e sede

E’ costituita l’Associazione Alunne del Collegio S.Caterina da Siena con sede in Pavia presso il Collegio Universitario “S. Caterina da Siena”.

Art. 2 – Associate

Possono essere associate coloro che sono state alunne del Collegio almeno per un anno, nonché le studentesse iscritte all’ultimo anno del corso di studi.

Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle finalità statutarie e a copertura delle spese di organizzazione.

La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Al fine di una compiuta informazione le associate sono invitate ad inviare un ragguaglio sulle tappe più significative delle loro attività, copia delle tesi di laurea, delle pubblicazioni loro e degli allievi; documentazione che verrà conservata nella Biblioteca del Collegio.

Art. 3 – Finalità

In coerenza con i valori cristiani e civili che hanno promosso e continuano ad animare la vita del Collegio, l’Associazione si propone:
a) di contribuire concretamente al perseguimento delle finalità proprie del Collegio concorrendo anche ad iniziative a favore del medesimo;
b) di tener vivo lo spirito di amicizia e di collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra le alunne;
c) di curare in particolare modo l’inserimento delle alunne neolaureate nei diversi settori della vita professionale e della ricerca scientifica;
d) di incentivare ogni iniziativa volta a favorire la conoscenza del Collegio in Italia e all’Estero;
e) istituire e mantenere rapporti con associazioni di altri Collegi Universitari.

L’Associazione può inoltre svolgere qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

L’Associazione non ha fini di lucro e quindi:

-non distribuisce anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

-in caso di suo scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea
– il Consiglio
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea è costituita dalle associate che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Essa è ordinaria e straordinaria. Ogni associata può rappresentare per delega scritta non più di cinque associate. L’Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza dalla Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona scelta a maggioranza dagli intervenuti.

Art. 6 – Assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle intervenute. Spetta all’Assemblea ordinaria eleggere il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti. L’Assemblea ordinaria elegge anche il Collegio dei Revisori. Le modalità per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori sono stabilite dal Consiglio così come le modalità per la eventuale votazione per corrispondenza. Il voto per le cariche sociali deve essere segreto. L’assemblea ordinaria, inoltre:
– approva il bilancio consuntivo e preventivo;
– approva le variazioni del numero dei componenti del Consiglio Direttivoò
– decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione.

Art. 7 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero delle intervenute. Le delibere in entrambi i casi sono assunte a maggioranza. L’Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modifiche dello statuto;
– delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulle relative modalità.

Art. 8 – Convocazione

L’Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, il giorno, all’ora e nel luogo indicati nella convocazione scritta che deve pervenire almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà recare l’ordine del giorno. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, viene convocata anche quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci, o il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio composto da associate elette dall’assemblea in numero non inferiore a cinque e non superiore a undici integrato da componenti di diritto nelle persone della Rettrice, di quante hanno rivestito tale carica e dalla Past-President dell’Associazione; fanno parte altresì del Consiglio, con voto consultivo, due alunne rappresentanti la comunità collegiale. Il Consiglio può invitare di volta in volta esperti la cui presenza sia giustificata da particolari questioni poste all’ordine del giorno. I Consiglieri eletti dall’assemblea rimangono in carica quattro anni e non possono essere rielette che oltre due volte consecutive. Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti del Consiglio i consiglieri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio stesso e dureranno in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri la Presidente e la Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Segretario potrà assumere la carica anche di Tesoriere. Al Consiglio compete attribuire eventuali deleghe di poteri e incarichi speciali a propri componenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e legittimato a compiere tutti gli atti necessari ed utili al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati solo quelli per lo Statuto riservati all’Assemblea.
Spetta, pertanto e tra l’altro, al Consiglio Direttivo:
a) elaborare il programma operativo dell’associazione e curarne la realizzazione;
b) predisporre il progetto del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
c) determinare l’ammontare annuo della quota associativa;
d) deliberare la convocazione dell’assemblea, ordinaria e straordinaria e stabilirne l’ordine del giorno;
e) eseguire le deliberazioni dell’assemblea.
Ai Consiglieri non è dovuto alcun compenso.

Art. 10 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno 2/3 dei suoi componenti, o su richiesta del Collegio dei Revisori. Esso è convocato dalla Presidente con avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora e il giorno della riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché di pubbliche o private amministrazioni, istituti di Credito, Uffici postali. Ad esso compete promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione, assicurandone il funzionamento; dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle relative delibere; è legittimato altresì ad adottare i provvedimenti d’urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce nell’esercizio delle sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di indisponibilità di quest’ultimo.

Art. 12 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Revisori compete vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e riscontrare, in particolare la regolarità contabile della gestione, riferisce all’Assemblea sul progetto di bilancio. Ai revisori non è dovuto alcun compenso.

Art. 13 – Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene approvato dall’assemblea nell’anno successivo a quello cui si riferisce: in quella stessa sede dovrà essere approvato il bilancio preventivo.

Art. 14 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi, oblazioni da parte di fondazioni, enti pubblici e privati, società, istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da tutti i beni mobili e immobili all’Associazione pervenuti a titolo legittimo.

Art. 15 – Sezioni distaccate

In ogni Provincia potranno esser costituite sezioni dell’Associazione purché riuniscano almeno dieci associate.

Art. 16  Rinvio

Per quanto qui non previsto si fa riferimento al codice civile.

Pavia, 6 marzo 2017

 

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